Iscrizione anagrafica con provenienza dall'Estero (Paesi UE)

Servizio attivo

I cittadini comunitari soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione al Comune di dimora.

Accedi al servizio online

A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Ai cittadini stranieri comunitari e provenienti dagli Stati: Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.

Descrizione

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dal paese d'origine.

Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:

  • è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  • dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è familiare (art. 2, d.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare

Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:

  • il coniuge o l'unito civilmente;
  • il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
  • i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.

I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:

  • deve essere dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
  • deve essere presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.

 

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune dove si è stabilita la propria residenza.

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano è sufficiente il possesso dei requisiti anagrafici), è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione:

  • documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
  • per i familiari, idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
  • per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L’iscrizione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e il rilascio delle attestazioni di soggiorno.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

 La dichiarazione di iscrizione anagrafica deve essere presentata dopo 3 mesi di permanenza in Italia. La data di decorrenza sarà la data di presentazione della richiesta. Nei 45 giorni successivi l'ufficio, per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, verificherà il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di soggiorno.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

Uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit)

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'U.E., è stato sottoscritto un Accordo di Recesso, con il quale sono stati definite le procedure anagrafiche per l'iscrizione del cittadini britannici nell'anagrafe italiana.

Ai cittadini britannici iscritti in ANPR prima del 1° gennaio 2021, verrà rilasciato, invece che l'attestazione di soggiorno anagrafica e/o permanente, un'attestazione di iscrizione anagrafica, che potrà essere rilasciata anche ai loro famigliari che siano cittadini stranieri non U.E.

Per il rilascio dell'attestazione è necessario la verifica dei requisiti di soggiorno previsti dalla direttiva 2004/38/CE. L'attestazione può essere richiesta anche dopo il 31/12/2020.

Ai cittadini britannici che raggiungeranno i 5 anni di residenza continuativa in Italia, potranno richiedere ed ottenere l'attestazione di soggiorno permanente, alle stesse condizioni dei cittadini dell'U.E.

L'Accordo di Recesso tra U.E. e il Regno Unito prevede che i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31/12/2020 ed i loro famigliari, anche quelli che li raggiungono dopo tale data, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno formato elettronico rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico.

Pertanto anche i famigliari dei cittadini britannici residenti al 31/12/2020, che lo raggiungono dopo tale data, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura, ma per essere iscritti in ANPR avranno necessità di tale documento di soggiorno, o della ricevuta della sua richiesta, che verrà rilasciato sulla base dell'accertamento, da parte della Questura, che il cittadino britannico loro famigliare era iscritto in ANPR alla data del 31/12/2020.

Dal 1° gennaio 2021 per i cittadini del Regno Unito che chiederanno di essere iscritti per la prima volta nell'Anagrafe della Popolazione, dovranno prima rivolgersi alla Questura per dimostrare la regolarità del soggiorno e ottenere il documento di soggiorno elettronico, che dovrà essere presentato all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta di iscrizione anagrafica.

Copertura geografica

Nessun limite alla copertura geografica

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Anagrafe ( back office e residenze)

Piazza Manzoni 10, 10022 Carmagnola

PEC: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Email: anagrafe@comune.carmagnola.to.it

Telefono: 0119724356

Argomenti:

Pagina aggiornata il Mar 04 Febbraio, 2025 11:34 am